Art. 1

Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza 1.   Per il secondo periodo di riferimento, gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza sono quelli stabiliti ai paragrafi 2 e 3. 2.   Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’efficacia della gestione della sicurezza di cui al punto 1.1, lettera a), della sezione 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 390/2013, sono i seguenti: a) entro il 31 dicembre 2019, le autorità nazionali di vigilanza raggiungono almeno il livello C (10) per tutti gli obiettivi di gestione («politica e obiettivi di sicurezza», «gestione dei rischi per la sicurezza», «garanzia di sicurezza», «promozione della sicurezza» e «cultura della sicurezza»); b) entro il 31 dicembre 2019, i fornitori di servizi di navigazione aerea raggiungono almeno di livello D per gli obiettivi di gestione «politica e obiettivi di sicurezza», «gestione dei rischi per la sicurezza», «garanzia di sicurezza» e «promozione della sicurezza» e almeno il livello C per l’obiettivo di gestione «cultura della sicurezza». 3.   Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’applicazione della classificazione del livello di gravità di cui al punto 1.1, lettera b), della sezione 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 390/2013, sono i seguenti: a) entro il 31 dicembre 2017, e successivamente ogni anno fino alla fine del secondo periodo di riferimento, gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di vigilanza, garantiscono la raccolta e la notifica all’AESA della classificazione del livello di gravità complessiva, per «ATM Overall», basata sulla metodologia che utilizza lo strumento di analisi dei rischi (RAT) per almeno l’80 % dei casi di violazione dei minimi di separazione e delle invasioni di pista segnalati ogni anno per la categoria A (inconvenienti gravi), B (inconvenienti importanti) e C (inconvenienti significativi) (11); b) entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019, gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di vigilanza, garantiscono la raccolta e la notifica all’AESA della classificazione del livello di gravità complessiva per «ATM Overall», basata sulla metodologia che utilizza lo strumento di analisi dei rischi (RAT), per almeno l’80 % e il 100 % rispettivamente dei casi specifici connessi all’ATM segnalati annualmente per la categoria AA (totale incapacità di fornire servizi di ATM), A (grave incapacità di fornire servizi di ATM), B (parziale incapacità di fornire servizi di ATM) e C (capacità di fornire servizi ATM in buone condizioni di sicurezza ma in modo degradato); c) entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019, i fornitori di servizi di navigazione aerea comunicano alle autorità nazionali di vigilanza la classificazione del livello di gravità complessiva per «ATM Ground», utilizzando la metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT) per almeno l’80 % e il 100 % rispettivamente delle violazioni dei minimi di separazione e delle invasioni di pista segnalate annualmente per la categoria A (inconvenienti gravi), B (inconvenienti importanti) e C (inconvenienti significativi); d) entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019, i fornitori di servizi di navigazione aerea comunicano alle autorità nazionali di vigilanza la classificazione del livello di gravità complessiva per «ATM Ground», utilizzando la metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT) per almeno l’80 % e il 100 % rispettivamente degli eventi specifici connessi all’ATM segnalati annualmente per la categoria AA (totale incapacità di fornire servizi di ATM), A (grave incapacità di fornire servizi di ATM), B (parziale incapacità di fornire servizi di ATM) e C (capacità di fornire servizi ATM in buone condizioni di sicurezza ma in modo degradato).
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