Art. 1

In vigore dal 10 mar 2014
La decisione 2013/798/PESC è così modificata: (1) all', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla relativa prestazione di assistenza tecnica, al relativo finanziamento o alla relativa prestazione di assistenza finanziaria destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica Centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), le forze francesi dispiegate nella CAR e l'operazione dell'Unione europea nella CAR (EUFOR RCA).»; (2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“Comitato”) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone: a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all' della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati; c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali, compresi i diamanti e la fauna selvatica e i suoi prodotti nella CAR; e) che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; f) che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi BINUCA, MISCA, l'EUFOR RCA e le altre forze che le sostengono; g) che sono leader, hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto di o a nome di o sotto la direzione di un'entità designata dal Comitato; elencate nell'allegato della presente decisione. 2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3.   Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario. 4.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca caso per caso che: a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nella CAR e di stabilità nella regione. 5.   Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa. Articolo 2 ter 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, compresa una transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone ed entità: a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all' della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati; c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali, compresi i diamanti e la fauna selvatica e i suoi prodotti nella CAR; e) che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; f) che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi BINUCA, MISCA, l'EUFOR RCA e le altre forze che le sostengono; g) che sono leader, hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto di o a nome di o sotto la direzione di un'entità designata dal Comitato; o le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le entità da essi possedute o controllate. L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione. 2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, di persone o entità di cui al paragrafo 1. 3.   Uno Stato membro può consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati; purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Uno Stato membro può consentire altresì deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore al 28 gennaio 2014 e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al presente articolo, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle misure restrittive in virtù della presente decisione, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. Articolo 2 quater Il Consiglio redige l’elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato. Articolo 2 quinquies 1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Comitato designino una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità. Articolo 2 sexies 1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato. 2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato.»; 3) è aggiunto un allegato quale figura nell'allegato della presente decisione.
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