Art. 4

In vigore dal 5 mar 2014
Per massimizzare l'impatto delle misure di cui all', paragrafi 1 e 2, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle di cui alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:119(1):oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo