Art. 3

Nomina dei membri del comitato

In vigore dal 3 mar 2014
Nomina dei membri del comitato 1)   Il comitato è composto da un massimo di ventuno esperti selezionati da un elenco di candidati idonei istituito in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione. Inoltre nella pagina web in cui è pubblicato l’invito è inserito un link al registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»). I membri sono nominati a titolo personale dalla Commissione. I membri sono selezionati sulla base della loro comprovata competenza ed esperienza scientifica, in considerazione dell’esigenza di garantire: — che siano rappresentate tutte le competenze scientifiche necessarie all’espletamento della missione, in particolare nei campi della chimica, della tossicologia, dell’epidemiologia, della medicina del lavoro e dell’igiene industriale, nonché le competenze generali in materia di fissazione dei LEP, — una distribuzione geografica equilibrata dei membri del comitato. 2)   A titolo informativo i nomi dei membri sono pubblicati nel registro e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). 3)   I membri nominati con la decisione 2009/985/UE a norma della decisione 95/320/CE rimangono in carica nel quadro della presente decisione fino alla nomina dei membri per un nuovo mandato secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Nomina dei membri del comitato (Art. 3 Decisione (UE) 2014/113) — Testo vigente | Portale Normativo