Art. 1
In vigore dal 24 feb 2014
L’ della decisione 2004/3/CE è sostituito dal seguente:
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Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base come segue:
a)
per la produzione di tuberi-seme di patate, ai:
i)
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione (*1); oppure
ii)
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;
b)
per la produzione di patate, ai:
i)
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;
ii)
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; oppure
iii)
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe E dell’Unione” al punto 3, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 3, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.
(*1) Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).»
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Storico versioni
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