Art. 3

In vigore dal 20 feb 2014
1)   Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’ da applicare al rum di cui all’ sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro. 2)   Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’ della presente decisione possono essere inferiori all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50 % all’aliquota integrale sull’alcol stabilita a norma dell’ della direttiva 92/84/CEE o all’aliquota integrale sull’alcol per la VSS. 3)   L’agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50 % dell’aliquota integrale sull’alcol stabilita a norma dell’ della direttiva 92/84/CEE.
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