Art. 1

In vigore dal 17 feb 2014
La decisione 2011/101/PESC è così modificata: 1) all’articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o, in via eccezionale, dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse od ospitate dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici di misure restrittive, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.»; 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2015. 3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2015. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi. 4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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