Art. 2

In vigore dal 17 feb 2014
Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie per depositare, entro un tempo ragionevole e, se possibile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i propri strumenti di ratifica dell'accordo o di adesione al medesimo presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale. All'atto della firma, della ratifica o dell'adesione all'accordo, gli Stati membri depositano inoltre la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.
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