Art. 3

Notifica della presenza

In vigore dal 13 feb 2014
Notifica della presenza 1)   Gli Stati membri provvedono affinché chiunque venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, notifichi l’autorità competente entro dieci giorni di calendario. 2)   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell’autorità competente, la persona di cui al paragrafo 1 fornisca all’autorità le informazioni in suo possesso in merito a tale presenza.
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