Art. 2
In vigore dal 11 feb 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, a nome dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:194:oj#art-2