Art. 2

In vigore dal 11 feb 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione e della dichiarazione di competenza di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo (6). Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.
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