Art. 9
Programma di lavoro
In vigore dal 10 feb 2014
Programma di lavoro
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore elabora un progetto di programma di lavoro annuale per l’anno successivo, corredato di prospettive indicative a lungo termine per gli anni successivi e lo presenta al consiglio di amministrazione per l’approvazione.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale.
Storico versioni
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