Art. 1
In vigore dal 10 feb 2014
All’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:74(1):oj#art-1