Art. 1

In vigore dal 10 feb 2014
All’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC, è aggiunta la lettera seguente: «h) destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.»
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