Art. 2
In vigore dal 4 feb 2014
Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dall’Ungheria la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.
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