Art. 1
In vigore dal 22 gen 2014
1. Le misure di aiuto di Stato concesse a Saremar sotto forma di compensazione di servizio pubblico con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 e sotto forma di apporto di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti di Saremar il 15 giugno 2012 sono incompatibili con il mercato interno. L'Italia ha illegittimamente dato esecuzione agli aiuti in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il pagamento delle attività promozionali e le lettere di patronage non costituiscono aiuti di Stato a favore di Saremar.
Storico versioni
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