Art. 31
In vigore dal 17 gen 2014
Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 30 è fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell’importo del contributo finanziario UE concesso nell’ambito della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:27:oj#art-31