Art. 31

In vigore dal 17 gen 2014
Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 30 è fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell’importo del contributo finanziario UE concesso nell’ambito della presente decisione.
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Art. 31 Decisione (UE) 2014/27 — Testo vigente | Portale Normativo