Art. 2
In vigore dal 17 gen 2014
Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica slovena la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.
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