Art. 1

In vigore dal 17 gen 2014
1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica slovacca alla Commissione l’8 gennaio 2013 a norma delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 27 giugno 2013, 16 agosto 2013, 30 settembre 2013 e 17 ottobre 2013 (14). 2.   L’elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell’allegato. 3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità slovacche non esenta la Repubblica slovacca dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell’Unione europea.
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Art. 1 Decisione (UE) 2014/25 — Testo vigente | Portale Normativo