Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 14 gen 2014
Contributi di Stati terzi
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
2. La Confederazione svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUBAM Libia.
Storico versioni
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