Art. 1

Contributi di Stati terzi

In vigore dal 14 gen 2014
Contributi di Stati terzi 1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). 2.   La Confederazione svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUBAM Libia.
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