Art. 6

Riservatezza

In vigore dal 14 gen 2014
Riservatezza 1.   Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013 (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza. 2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.
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Riservatezza (Art. 6 Decisione (UE) 2014/16) — Testo vigente | Portale Normativo