Art. 2

In vigore dal 23 dic 2013
1.   L' non si applica: a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e di materiale connesso destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF) e le forze francesi dispiegate nella CAR; b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR. 2.   L' non si applica: a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica; b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi ed altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR; c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale connesso e relativa assistenza tecnica o finanziaria, compreso il personale; autorizzate preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 57 della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
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