Art. 1

In vigore dal 19 dic 2013
La Georgia è riconosciuta per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:794:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo