Art. 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
In vigore dal 18 dic 2013
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate, soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2014 a partire da fonti esterne sono le seguenti:
Sostanze controllate
Quantitativo in potenziale di riduzione dell’ozono (Ozone Depletion Potential — ODP – in kg)
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)
4 513 700,00
Gruppo III (halon)
21 660 560,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)
5 995 220,00
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)
2 300 001,50
Gruppo VI (bromuro di metile)
870 120,00
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)
2 087,55
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)
6 175 596,50
Gruppo IX (bromoclorometano)
270 012,00
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2013:808:oj#art-1