Art. 1

In vigore dal 18 dic 2013
La decisione 2002/757/CE è così modificata: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio dell’Unione unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato I della presente decisione, se sono espletate le formalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE e se, in seguito a dette formalità relative all’accertamento della presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo, le piante sensibili e il legname sensibile risultano indenni da tale organismo. In deroga al primo comma fino al 30 novembre 2016 il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America può essere introdotto nell’Unione senza essere conforme al punto 2 dell’allegato I della presente decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della presente decisione.»; 2) all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 5, paragrafo 1, i termini «dell’allegato della presente decisione» sono sostituiti dai termini «dell’allegato I della presente decisione» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale a seguito di queste sostituzioni; 3) è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis 1.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto dell’uso della deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma. Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell’anno precedente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell’intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che non soddisfa le condizioni di cui all’allegato II. 3.   La Commissione chiede agli Stati Uniti d’America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.»; 4) l’allegato è rinominato «Allegato I»; 5) è aggiunto un allegato II, il cui testo figura nell’allegato alla presente decisione.
Storico versioni

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