Art. 1
In vigore dal 18 dic 2013
La deroga concernente l’Inghilterra, la Scozia e il Galles chiesta dal Regno Unito con lettera del 20 dicembre 2012, intesa a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti d’allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a), della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.
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