Art. 1
In vigore dal 17 dic 2013
I poteri demandati dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo «statuto dei funzionari») all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (il «regime applicabile») all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:
a)
dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;
b)
dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai direttori generali degli articoli 1bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari;
c)
dal segretario generale negli altri casi.
Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile nonché l'applicazione dello statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST e AST/SC, ad eccezione dei poteri di nomina e di cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e di assunzione degli altri agenti.
Storico versioni
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