Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all’anno civile 2012 conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 8, paragrafo 6, figurano nell’allegato della presente decisione. I valori di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 10, paragrafo 1, punti da a) a e), relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi e a ciascun raggruppamento di costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all’anno civile 2012 figurano altresì nell’allegato della presente decisione.
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