Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
1.   Il gruppo di prodotti «apparecchiature per la riproduzione di immagini» comprende i prodotti da ufficio o destinati all’uso domestico o entrambi e in grado di riprodurre immagini stampate, sotto forma di documento cartaceo o fotografico, per mezzo di un processo riproduttivo di uno o entrambi i seguenti tipi: a) un’immagine digitale proveniente da un’interfaccia di rete o da una scheda; b) una copia fisica mediante un processo di copia. La presente decisione riguarda altresì le apparecchiature per la riproduzione di immagini dotate della funzione supplementare di produrre un’immagine digitale da una copia fisica mediante un processo di scansione. La presente decisione si applica ai prodotti commercializzati come stampanti, fotocopiatrici e apparecchi multifunzionali. 2.   Sono esclusi dalla portata della presente decisione gli apparecchi fax, i duplicatori digitali, le affrancatrici e gli analizzatori di immagini (scanner). 3.   Qualora soddisfino una delle specifiche tecniche in appresso, sono altresì esclusi dalla portata della presente decisione i prodotti di maggiori dimensioni di norma non utilizzati in ambito domestico e le apparecchiature da ufficio: a) prodotti in bianco e nero di formato standard con velocità massima superiore a 66 immagini A4 al minuto; b) prodotti a colori di formato standard con velocità massima superiore a 51 immagini A4 al minuto; c) progettati per supporti A2 e superiori; oppure d) prodotti commercializzati come tracciatori grafici (plotter); velocità da arrotondarsi al numero intero più vicino.
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/806 — Testo vigente | Portale Normativo