Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
1.   Il piano nazionale transitorio che il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e che include i grandi impianti di combustione che figurano nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE e pertanto non è accettato. 2.   Se il Regno di Spagna intende attuare un piano nazionale transitorio a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare, in una versione riveduta del piano, i seguenti aspetti: a) per l’impianto n. 2: correggere il valore limite di emissione applicato ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO2 per il 2016; per tale impianto non è ammissibile l’utilizzo del valore limite di emissione di 800 mg/Nm3 per l’SO2 ai fini del calcolo del relativo contributo al massimale del piano transitorio per il 2016 in base all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE, poiché tale valore limite di emissione non è indicato all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE; b) per l’impianto n. 5: correggere il metodo di calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO2 del piano nazionale transitorio per il 2016; tale contributo va calcolato per l’intero periodo 2001-2010 in base al metodo basato sul grado minimo di desolforazione oppure al metodo del valore limite di emissione; c) per gli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25: correggere i valori limite di emissione applicati ai fini del calcolo del contributo di tali impianti al massimale di NOx nel piano nazionale transitorio per il 2016; per rendere tali impianti ammissibili all’utilizzo del valore limite di emissione di 1 200 mg/Nm3 il Regno di Spagna è tenuto a dimostrare che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati negli impianti era inferiore al 10 % negli anni di riferimento contemplati dal piano nazionale transitorio; d) aggiornare correttamente i massimali di emissione complessivi per tutti gli impianti sulla scorta dei valori corretti indicati nei punti precedenti; e) chiarire tutti gli aspetti indicati e integrare le informazioni in base a quanto specificato nell’allegato II alla presente decisione.
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