Art. 3
Obiettivi e compiti
In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivi e compiti
1. L’Agenzia è la struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, responsabile dell’attuazione amministrativa e di programma.
2. Nell’ambito del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020), è affidata all’Agenzia l’attuazione del programma specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica». Il presente paragrafo si applica con riserva dell’entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).
3. Nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (7), è affidata all’Agenzia l’attuazione della parte residua del programma specifico Idee.
4. L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3:
a)
la gestione dell’esecuzione del programma e di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro stabiliti dal consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «il consiglio scientifico del CER») e adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;
b)
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio per entrate e spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;
c)
il sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;
d)
il sostegno al consiglio scientifico del CER nell’espletamento di tutte le sue mansioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:779:oj#art-3