Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia, ai Paesi Bassi, alla Danimarca e alla Spagna
In vigore dal 17 dic 2013
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia, ai Paesi Bassi, alla Danimarca e alla Spagna
1. La Germania, l’Italia, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Spagna beneficiano di un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da tali Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, per combattere l’influenza aviaria in Germania, Italia e Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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