Art. 5

Controllo e rendiconto d’esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Controllo e rendiconto d’esecuzione L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
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Controllo e rendiconto d’esecuzione (Art. 5 Decisione (UE) 2013/771) — Testo vigente | Portale Normativo