Art. 1

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 13 dic 2013
La decisione 2007/198/Euratom è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) per quanto riguarda i compiti di cui all', paragrafo 2, lettera c), secondo i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o attraverso ogni altra decisione adottata dal Consiglio.»; b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Il contributo di paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con Euratom nel settore della ricerca sull'energia nucleare, compresa la fusione nucleare controllata, che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom, è stabilito nel rispettivo accordo di cooperazione con Euratom.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il contributo di Euratom all'impresa comune per il periodo 2014-2020 è pari a 2 915 015 000 EUR (valori correnti).» d) il paragrafo 4 è soppresso. 2) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 5 bis Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subappaltatori e altre terze parti che hanno ottenuto finanziamenti di Euratom ai sensi della presente decisione. 3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (*2) del Consiglio al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o all'aggiudicazione di un appalto finanziato a norma della presente decisione. Fatti salvi il paragrafo 2 e il primo comma del presente paragrafo, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni risultanti dall'applicazione della presente decisione autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a effettuare audit, controlli e ispezioni sul posto. Articolo 5 ter Esame intermedio La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2017, al più tardi, una relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della presente decisione sulla base delle informazioni fornite dall'impresa comune. La relazione illustra i risultati dell'utilizzazione del contributo Euratom di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per quanto riguarda gli impegni e le spese. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18. 9. 2013, pag. 1)." (*2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 2).»."
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