Art. 2
In vigore dal 13 dic 2013
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di accettazione dell’emendamento di cui all’articolo 21, paragrafo 4, della Convenzione, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall’emendamento in oggetto.
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