Art. 2
In vigore dal 11 dic 2013
L’ della decisione 2006/771/CE è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all’allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all’, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l’insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come specificato nell’allegato della presente decisione, che consente l’uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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