Art. 1

In vigore dal 10 dic 2013
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA a decorrere dal 1o gennaio 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE: trasporto di persone (punto 10).
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