Art. 2
In vigore dal 9 dic 2013
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo per conto dell’Unione, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia.
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