Art. 1

Cellula di progetto

In vigore dal 9 dic 2013
Nella decisione 2013/34/PESC è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis Cellula di progetto 1.   EUTM Mali dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato della missione e a sostegno dei suoi obiettivi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni di EUTM Mali in modo coerente In tal caso il comandante della missione dell’UE conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell'utilizzo dei fondi di tali Stati. 3.   Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»
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