Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione a Cipro
In vigore dal 5 dic 2013
Contributo finanziario dell’Unione a Cipro
1. Cipro beneficia di un contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi sostenuti nel 2013 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la malattia di Newcastle a Cipro, a norma dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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