Art. 1

In vigore dal 2 dic 2013
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di confermare l’adozione di quanto segue: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali, e di convenirne l’entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’AAP 1994. Tale posizione è espressa dalla Commissione. Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.
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