Art. 1
In vigore dal 2 dic 2013
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di confermare l’adozione di quanto segue:
i)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo;
ii)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro;
iii)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI;
iv)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici;
v)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili;
vi)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti;
vii)
decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali,
e di convenirne l’entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’AAP 1994.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:756:oj#art-1