Art. 2

In vigore dal 2 dic 2013
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di accettazione di cui al paragrafo 3 del protocollo e conforme all'articolo XXIV, paragrafo 9, dell’AAP 1994 per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo (1).
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