Art. 1

In vigore dal 26 nov 2013
1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni al piano nazionale transitorio notificato dalla Repubblica ellenica alla Commissione il 19 dicembre 2012 ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE, modificato conformemente alle informazioni supplementari inviate il 25 giugno 2013 e il 30 luglio 2013 (10). 2.   I nomi degli impianti contemplati dal piano nazionale transitorio, gli inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio per i suddetti impianti e i massimali applicabili sono stabiliti nell’allegato a questa decisione. 3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità greche non dispensa la Repubblica ellenica dal conformarsi alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, relative alle emissioni dei singoli impianti di combustione contemplati dal piano, e ad altri organismi pertinenti del diritto ambientale dell’Unione europea.
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