Art. 86
Ordinatori territoriali e regionali
In vigore dal 25 nov 2013
Ordinatori territoriali e regionali
1. Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse dell’11o FES gestito dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti. L’ordinatore territoriale designa uno o più ordinatori territoriali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. Ove sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, l’ordinatore territoriale può delegare le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso la competente autorità PTOM. L’ordinatore territoriale informa ex ante la Commissione delle deleghe conferite.
Qualora sia a conoscenza di problemi concernenti l’espletamento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell’11o FES, la Commissione prende, assieme all’ordinatore territoriale, tutti i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all’occorrenza, adotta le misure appropriate. L’ordinatore territoriale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.
Nell’ambito della gestione indiretta delle risorse dell’11o FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore territoriale:
a)
è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo e delle revisioni periodici dell’attuazione della cooperazione, nonché del coordinamento con i donatori;
b)
in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e della valutazione dei programmi e progetti.
2. Nell’ambito della gestione indiretta delle risorse dell’11o FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore territoriale competente agisce come amministrazione aggiudicatrice per i programmi attuati tramite gare di appalto o inviti a presentare proposte, sotto il controllo ex ante della Commissione.
3. Nel corso dell’esecuzione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di informare la Commissione, l’ordinatore territoriale decide:
a)
adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell’accordo di finanziamento;
b)
cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;
c)
applicazione o condono delle penalità di mora;
d)
atti per lo svincolo delle cauzioni;
e)
subappalti;
f)
collaudi definitivi; la Commissione deve comunque aver approvato i collaudi provvisori, vidimare i relativi verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l’entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo; e assunzione di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica.
4. Nel caso di programmi regionali, le autorità dei PTOM partecipanti nominano un ordinatore regionale fra gli attori della cooperazione di cui all’. I doveri dell’ordinatore regionale corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore territoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:755:oj#art-86