Art. 75
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2013
Definizioni
Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:
a) «aiuto programmabile»: un aiuto non rimborsabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali o regionali stabilite nei documenti di programmazione;
b) «programmazione»: il processo di organizzazione, decisione e assegnazione di risorse finanziarie indicative per attuare, su base pluriennale, in uno dei settori di cui alla parte seconda della presente decisione, l’azione finalizzata a conseguire gli obiettivi dell’associazione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM;
c) «documento di programmazione»: il documento che presenta la strategia, le priorità e le disposizioni dei PTOM e traduce gli obiettivi e le finalità dei PTOM per lo sviluppo sostenibile in maniera efficace ed efficiente per perseguire gli obiettivi dell’associazione;
d) «piani di sviluppo» di cui all’: un insieme coerente di azioni definite e finanziate esclusivamente dai PTOM nel quadro delle proprie politiche e strategie di sviluppo, nonché quelle convenute tra un PTOM e lo Stato membro cui è connesso;
e) «assegnazione territoriale»: l’importo assegnato ai singoli PTOM per l’aiuto programmabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità territoriali stabilite nei documenti di programmazione;
f) «assegnazione regionale»: l’importo stanziato per l’aiuto programmabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare le strategie di cooperazione o le priorità tematiche comuni a più PTOM e definite nei documenti di programmazione;
g) «decisione di finanziamento»: l’atto adottato dalla Commissione che specifica le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione e che autorizza la concessione di un aiuto finanziario dal Fondo europeo di sviluppo.
Storico versioni
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