Art. 67

Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall’Unione

In vigore dal 25 nov 2013
Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall’Unione 1.   I PTOM applicano agli appalti finanziati dall’Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, secondo quale sia il metodo più favorevole. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall’Unione si applica il seguente regime: a) gli appalti non sono soggetti né all’imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nel PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio; b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall’esecuzione degli appalti sono imponibili conformemente al regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o le persone giuridiche che realizzano detti profitti e/o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi; c) le imprese che, per l’esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione del PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature; d) le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all’importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi e oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi; e) le importazioni nel quadro dell’esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all’importazione e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie del PTOM è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture; f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell’esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario; g) l’importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell’esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro familiari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all’importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente. 3.   Per tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione del PTOM interessato.
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Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall’Unione (Art. 67 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo