Art. 2
In vigore dal 20 nov 2013
1. La Francia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono messi a disposizione del beneficiario, fino al recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (167) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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