Art. 1

In vigore dal 15 nov 2013
La decisione 2007/441/CE è così modificata: 1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2016. Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.»; 2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016.»
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