Art. 1
In vigore dal 15 nov 2013
La decisione 2007/441/CE è così modificata:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2016.
Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.»;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:679:oj#art-1