Art. 2

In vigore dal 15 nov 2013
La deroga di cui all' si applica alla cessione, effettuata da soggetti passivi, di prodotti del legno inclusi il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato.
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