Art. 1
In vigore dal 15 nov 2013
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate da personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);
b)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM);
c)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dai partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012 (o successivi concetti strategici dell’UA), e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM;
d)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dalla missione di formazione dell’Unione europea (EUTM) in Somalia;
e)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere destinati unicamente a essere utilizzati dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che adottano misure per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata al segretario generale e a condizione che qualsiasi misura adottata sia conforme alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell’uomo;
f)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia, e a fornire sicurezza al popolo somalo, eccetto per quanto riguarda le forniture degli articoli che figurano nell’allegato II se una notifica al Comitato delle sanzioni è stata fatta con almeno cinque giorni di anticipo ai sensi della UNSCR 2111 (2013), paragrafi 14 e 15, incluso, se del caso, quanto stabilito nel presente articolo, paragrafo 4;
g)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento al governo federale della Somalia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II preventivamente autorizzati caso per caso dal Comitato delle sanzioni;
h)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
i)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo, notificati al Comitato delle sanzioni con cinque giorni di anticipo, e soltanto per sua informazione, da parte del fornitore, sia esso uno Stato o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale;
j)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza, purché il Comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di tale assistenza dal fornitore, sia esso uno Stato o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale.»;
2)
il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:
«Lista degli articoli di cui all’, paragrafo 3, lettere f) e g)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:659:oj#art-1