Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 12 nov 2013
Contributi di Stati terzi
1 È accettato e considerato significativo il contributo della Confederazione svizzera alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).
2 La Confederazione svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUTM Mali.
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